Sportello virtuale IMU - TASI

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Terreni agricoli esenti

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Bologna, classificato parzialmente montano l'esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio  comunale.

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile.

Abitazione principale

L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili ad essa equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Esenzione IMU beni merce

Sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e non siano locati.

L’esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini previsti. Tale adempimento, in base all’orientamento della Cassazione, è obbligatorio per ogni singola annualità in cui si intende beneficiare dell'esonero.

Occupazione abusiva immobili

Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di  violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (art. 614 secondo comma e art. 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il diritto all’esenzione deve essere dichiarato secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.