Sportello virtuale IMU - TASI

Compravendita, donazione o successione

- Se hai acquisito o ceduto l’immobile nel corso del 2020:
devi pagare la quota relativa ai mesi per i quali sei stato proprietario.

L'IMU e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (se ad esempio è stata venduta una casa e ne è stata comprata un’altra), bisogna pagare l’IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).

- Se il proprietario è deceduto:
per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento va intestato al contribuente deceduto; per il periodo successivo il pagamento va intestato agli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso, oppure al coniuge, se titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto.

 

 

Attenzione: solo con la residenza anagrafica e la dimora abituale è possibile  usufruire dell'agevolazione prevista per abitazione principale.