Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento per omesso versamento
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Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta (30 giugno 2024 per l'anni di imposta 2023) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU effettuato entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2024 per l’anno di imposta 2022), si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamenti IMU effettuati oltre la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di imposta, si applica la sanzione del 5 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*), a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento al contribuente o che non gli sia stato comunicato l’inizio dell’attività di verifica tramite la notifica di un questionario o di una richiesta di dati.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
Saggio degli interessi legali:
2,5% | dal 01/01/2024 | |
5% |
dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
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1,25% |
dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
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0,01% |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
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0,05% |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
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0,8% |
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |