Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Le maggiorazioni (sanzioni ridotte e interessi) devono essere versate unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento nel caso di omesso versamento con scadenza precedente al 1 settembre 2024 (IMU dovuta fino all’acconto 2024)
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nel caso di versamento IMU effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta (termine per la presentazione della dichiarazione IMU) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU effettuato entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2025 per l’anno 2023) si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato oltre la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello d’imposta, si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*).
Ravvedimento nel caso di omesso versamento con scadenza decorrente dal 1 settembre 2024 (IMU dovuta dal saldo 2024 in poi)
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Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,08 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,25 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,39 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta (termine per la presentazione della dichiarazione IMU) si applica la sanzione del 3,13% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamenti IMU effettuati oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta, si applica la sanzione del 3,57% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.
Saggio degli interessi legali:
2% |
dal 01/01/2025 | |
2,5% |
dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | |
5% |
dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | |
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1,25% |
dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
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0,01% |
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
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0,05% |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |