L'IMU non è dovuta, per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze
Pertinenze dell’abitazione principale:
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.