Sportello virtuale IMU - TASI

Fabbricati di interesse storico 50%

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Fabbricati inagibili o inabitabili 50%

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’inagibilità dell’immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

Contratti a Canone concordato - Riduzione di imposta del 25%
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Abitazioni concesse in Comodato - Riduzione del 50%

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• il comodatario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione;
• il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
• il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
Dall’anno 2019 l’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. E' possibile applicare l'agevolazione IMU dalla data della stipula del contratto che può avere sia forma verbale che scritta.

Riduzioni IMU residenti all'estero

Dall'anno 2023 l’IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 50%.

Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sua risoluzione n. 5/DF del 11 giugno 2021, per l’applicazione dell’agevolazione occorre che ci sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

La pensione deve inoltre essere maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati nei seguenti Paesi:
- i Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito. L’elenco dei paesi è consultabile all’indirizzo:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri...
- i Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. L’elenco è consultabile all’indirizzo:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati.

Per comunicare il diritto all’agevolazione occorre presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale.