Sportello virtuale IMU - TASI

Dichiarazione IMU

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.​
Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello.
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

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  • per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota in quanto il Regolamento IMU del Comune di Bologna prevede un apposito modello per comunicare il diritto all’aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria;

  • per gli immobili che vengono adibiti o che cessano di essere adibiti ad abitazione principale qualora la variazione sia rilevabile dalle risultanze anagrafiche;

  • per tutte le variazioni immobiliari riportate negli atti catastali: le variazioni soggettive che dipendono da atti notarili e le variazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura Docfa;

  • per gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente i beni immobili.

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  • per comunicare il diritto alle agevolazioni previste per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti, a pena di decadenza dell’agevolazione;

  • per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU;

  • per comunicare l’inizio dell’esenzione d’imposta prevista per le attività colpite all’emergenza sanitaria da COVID-19;

  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione per i fabbricati di interesse storico e artistico;

  • per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

  • per comunicare la cessazione della soggettività passiva IMU del genitore non assegnatario della casa familiare che, a seguito di provvedimento del giudice, è stata assegnata al genitore affidatario dei figli.

  • per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;

  • per l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti, a pena di decadenza dell’agevolazione;

  • per gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

  • per l’acquisto, la vendita e la variazione di valore delle aree fabbricabili;

  • per le aree divenute edificabili a seguito della demolizione del fabbricato;

  • per i terreni agricoli divenuti area fabbricabile;

  • per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;

  • per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

  • per gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, se tali variazioni non sono state dichiarate in Catasto o non dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

  • per gli immobili per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 del Codice Civile);

  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’esenzione per l’abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

  • per comunicare il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado;

  • Per comunicare il diritto alla riduzione IMU prevista per l’abitazione, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

  • per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, esclusi dall’IMU in quanto equiparati all’abitazione principale del possessore. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti, a pena di decadenza dell’agevolazione.

La dichiarazione deve essere consegnata

DOVE? all'Unità Intermedia Entrate - Area Finanza del Comune di Bologna, ufficio IMU, Piazza Liber Paradisus 10

COME? consegnata a mano o spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio
              o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:​​ entrate@pec.comune.bologna.it
              In alternativa può essere presentata in modalità telematica, direttamente da parte del contribuente tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite
              un intermediario abilitato.

QUANDO? Per le variazioni relative all'anno di imposta 2023, entro il 30 giugno 2024; per le variazioni dell'anno 2024, entro il 30 giugno 2025.