Sportello virtuale IMU - TASI

Risposte alle domande più frequenti:

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L'IMU è un tributo in autoliquidazione del contribuente e non viene inviato dall'ufficio.

E' possibile ottenere i modelli F24 per il versamento dell’imposta accedendo tramite Spid al servizio di calcolo online; il sistema propone il calcolo dell’imposta in base alla situazione catastale e anagrafica del contribuente e alle dichiarazioni presentate e consente la stampa del prospetto degli immobili e dei modelli F24 per il pagamento.

L'indirizzo per accedere al servizio di calcolo online è:

https://cas.retecivica.lepida.it/cas/login?service=https%3A%2F%2Fportale...

In assenza dello Spid è possibile accedere al calcolo libero, inserendo i dati degli immobili, all’indirizzo:

https://portale.tributi.eng.it/portale-tributi-tasi/faces/pages/tasi/sce...
 

 

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Nel caso di immobile locato con più contratti concordati è possibile fruire dell'aliquota agevolata 0,76% e della riduzione del 25% unicamente per il periodo in cui l'immobile risulta interamente locato.
Inoltre è necessario che la somma dei canoni di locazione dei diversi contratti concordati non sia superiore al canone che si potrebbe percepire con un unico contratto per l'intero immobile.

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Si possono presentare due situazioni:

1) Il contribuente che ha locato l'immobile a persone fisiche che lo utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica), o a studenti, ha diritto sia all'aliquota ridotta 0,76% che alla la riduzione d'imposta al 75%,. Per comunicare il diritto ad entrambe le agevolazioni occorre trasmettere la dichiarazione dell'aliquota agevolata, allegando copia dell'attestazione di rispondenza se il contratto è successivo al 28 febbraio 2018 o del contratto di locazione se è precedente al 1 marzo 2018. L'eventuale dichiarazione delle aliquote presentata negli anni passati ha valore anche per l'anno in corso in assenza di variazioni. 

2) Il conduttore è una persona giuridica o un soggetto diverso da quelli previsti per l'applicazione dell'aliquota ridotta. In questo caso il contribuente ha diritto alla riduzione del 25% ma non all'aliquota agevolata;  occorre quindi calcolare l'imposta con l'aliquota ordinaria 1,06% e poi applicare la riduzione del 25%.

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Il contribuente che ha i requisiti per applicare la riduzione della base imponibile al 50% deve presentare al Comune la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o è cessatio il comodato;

 

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L’esenzione per l’abitazione principale spetta per l’abitazione in cui il contribuente ha la dimora abituale e la residenza anagrafica. 

Nel caso di affitto parziale, riteniamo che l'immobile in cui il proprietario (o titolare di del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione) ha la residenza anagrafica possa essere considerato abitazione principale, e quindi escluso da IMU, a condizione che la locazione sia riferita ad una sola stanza, o comunque a una porzione dell'abitazione non frazionabile in Catasto, e che il proprietario continui ad abitare stabilmente nella restante parte.
E' quindi necessario che la porzione di immobile locata sia espressamente indicata nel contratto e che rimanga nella disponibilità del locatore, come sua dimora abituale, almeno una camera in maniera esclusiva e il soggiorno, la cucina ed il bagno, anche se in comune col conduttore. 
Riteniamo inoltre che nel contratto debba essere indicata la condizione di coabitazione tra il proprietario e il conduttore specificando i rispettivi obblighi tra i quali, ad esempio, la suddivisione degli oneri accessori.

Qualora la parte locata abbia una sua autonomia funzionale e sia quindi frazionabile in Catasto per potere fruire dell'esenzione per la parte adibita ad abitazione principale è necessario procedere al frazionamento catastale in due unità abitative, assoggettando l'unità locata all'imposta e fruendo dell'esenzione per quella utilizzata come abitazione principale.

Se l'immobile è interamente locato, o se nel contratto il locatore si riserva solo l'uso di una o più stanze senza abitarvi, non è possibile usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.