Sportello virtuale IMU - TASI

Risposte alle domande più frequenti:

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l'IMU è un tributo in autoliquidazione del contribuente e non viene inviata dall'ufficio.
Il calcolo dell'IMU è comunque possibile tramite gli sportelli dell'Unità Intermedia Entrate in Piazza Liber Paradisus, 10 Torre A - Piano Primo, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

E' inoltre possibile effettuare il calcolo autonomamente utilizzando il calcolatore presente nel sito internet del Comune, all'indirizzo: www.comune.bologna.it

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Nel caso di immobile locato con più contratti concordati è possibile fruire dell'aliquota agevolata 0,76% e della riduzione del 25% unicamente per il periodo in cui l'immobile risulta interamente locato.
Inoltre è necessario che la somma dei canoni di locazione dei diversi contratti concordati non sia superiore al canone che si potrebbe percepire con un unico contratto per l'intero immobile.

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Si possono presentare due situazioni:

1) Il contribuente ha diritto da entrambe le agevolazioni avendo locato a persone fisiche residenti o studenti o lavoratori fuori sede. In questo caso occorre calcolare l'imposta con l'aliquota ridotta 0,76% e poi applicare sull'imposta ottenuta la riduzione del 25%. Per comunicare il diritto ad entrambe le agevolazioni occorre trasmettere la dichiarazione delle aliquote ridotte e copia del contratto di locazione. L'eventuale dichiarazione delle aliquote presentata negli anni scorsi ha valore anche per l'anno in corso in assenza di variazioni. 

2) Il conduttore è una persona giuridica o un soggetto diverso da quelli previsti per l'applicazione dell'aliquota ridotta. In questo caso il contribuente ha diritto alla riduzione del 25% ma non all'aliquota agevolata;  occorre quindi calcolare l'imposta con l'aliquota ordinaria 1,06% e poi applicare sull'imposta ottenuta la riduzione del 25%.

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Si possono presentare le seguenti situazioni:

a) il contribuente che ha i requisiti per applicare l'aliquota ridotta 0,76% ma non quelli per la riduzione della base imponibile al 50% dovrà presentare al comune la dichiarazione delle aliquote entro il 16 dicembre dell'anno di imposta. Non è necessario presentare la dichiarazione delle aliquote per l'anno in corso se è già stata presentata negli anni precedenti e non si sono verificare modifiche;

b) il contribuente che ha i requisiti per applicare la riduzione della base imponibile al 50%, ma deve versare l'IMU sulla base dell'aliquota ordinaria 1,06% non avendo i requisiti per potere applicare l'aliquota ridotta 0,76%, dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta;

c) Il contribuente che ha i requisiti per potere fruire di tutte e due le agevolazioni applicherà l'aliquota ridotta 0,76% alla base imponibile dimezzata e dovrà presentare sia la dichiarazione delle aliquote che la dichiarazione ministeriale IMU.

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L'esenzione per l’abitazione principale spetta per l’abitazione in cui il contribuente ha la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Nel caso di affitto parziale, riteniamo che l'immobile in cui il proprietario (o titolare di del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione) ha la residenza anagrafica possa essere considerato abitazione principale, e quindi escluso da IMU, a condizione che la locazione sia riferita ad una sola stanza, o comunque a una porzione dell'abitazione non frazionabile in Catasto, e che il proprietario continui ad abitare stabilmente nella restante parte.

E' quindi necessario che la porzione di immobile locata sia espressamente indicata nel contratto e che rimanga nella disponibilità del locatore, come sua dimora abituale, almeno una camera in maniera esclusiva e il soggiorno, la cucina ed il bagno, anche se in comune col conduttore.

Riteniamo inoltre che nel contratto debba essere indicata la condizione di coabitazione tra il proprietario e il conduttore specificando i rispettivi obblighi tra i quali, ad esempio, la suddivisione degli oneri accessori.

Qualora la parte locata abbia una sua autonomia funzionale e sia quindi frazionabile in Catasto per potere fruire dell'esenzione per la parte adibita ad abitazione principale è necessario procedere al frazionamento catastale in due unità abitative, assoggettando l'unità locata all'imposta e fruendo dell'esenzione per quella utilizzata come abitazione principale.

Se l'immobile è interamente locato, o se nel contratto il locatore si riserva solo l'uso di una o più stanze senza abitarvi, non è possibile usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.