Sportello virtuale IMU - TASI

Aliquote IMU anno 2023

Per l’anno 2023 il Comune di Bologna ha deliberato le medesime aliquote e detrazioni dell’anno 2022.

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Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che sono equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e/o dal regolamento IMU del Comune di Bologna;

 
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unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

  • persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
  • studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
  • lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l’immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede

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Abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione.

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Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che sono equiparati all'abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e/o dal regolamento IMU del Comune di Bologna;

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sale cinematografiche del centro storico e alle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep. n. 206395

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unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

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applicabile per tre anni, immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell’imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;

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unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell’art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

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Immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;

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Relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

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Tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie

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